Art. 10
Uso esclusivo del router
In vigore dal 19 dic 2024
Uso esclusivo del router
Ai fini del presente regolamento, il router è usato soltanto:
a)
dai vettori aerei per trasferire i dati API e altri dati PNR criptati in conformità del presente regolamento;
b)
dalle UIP per ricevere i dati API o altri dati PNR criptati in conformità del presente regolamento;
c)
sulla base di accordi internazionali che permettono il trasferimento dei dati PNR mediante il router, conclusi dall’Unione con i paesi terzi che hanno concluso un accordo che ne prevede l’associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Il presente articolo lascia impregiudicato l’ del regolamento (UE) n. 2025/12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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