Art. 7

Correzione, completamento e aggiornamento dei dati API

In vigore dal 19 dic 2024
Correzione, completamento e aggiornamento dei dati API 1.   Se viene a conoscenza del fatto che i dati che conserva a norma del presente regolamento sono stati trattati illecitamente o non costituiscono dati API, il vettore aereo li cancella immediatamente e definitivamente. Se tali dati sono stati trasferiti al router, il vettore aereo informa immediatamente l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA). Non appena riceve l’informazione, eu-LISA la comunica immediatamente alle UIP che hanno ricevuto i dati trasmessi tramite il router. 2.   Se viene a conoscenza del fatto che i dati conserva a norma del presente regolamento sono inesatti, incompleti o non più aggiornati, il vettore aereo provvede immediatamente a rettificarli, integrarli o aggiornarli. Ciò non pregiudica la facoltà del vettore aereo di conservare e usare i dati ove necessario per il normale svolgimento della sua attività conformemente alla legge applicabile. 3.   Se un vettore aereo, dopo il trasferimento dei dati API a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), punto i), ma prima del trasferimento a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), punto ii), viene a conoscenza del fatto che i dati che ha trasferito sono inesatti, trasferisce immediatamente i dati API corretti al router. 4.   Se un vettore aereo, dopo il trasferimento dei dati API a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), punto ii), o lettera b), viene a conoscenza del fatto che i dati che ha trasferito sono inesatti, incompleti o non più aggiornati, trasferisce immediatamente i dati API rettificati, integrati o aggiornati al router. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo le opportune norme dettagliate in materia di rettifica, integrazione e aggiornamento dei dati API ai sensi del presente articolo.
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