Art. 5

Obblighi dei vettori aerei riguardo ai trasferimenti di dati API e di altri dati PNR

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi dei vettori aerei riguardo ai trasferimenti di dati API e di altri dati PNR 1.   I vettori aerei trasferiscono i dati API criptati al router con mezzi automatizzati ai fini della loro trasmissione alle UIP in conformità dell’. Il trasferimento dei dati API a cura dei vettori aerei è conforme alle norme dettagliate di cui al paragrafo 4 del presente articolo, una volta che tali norme siano state adottate e siano applicabili. 2.   Allorché adottano misure a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/681, gli Stati membri impongono ai vettori aerei di trasferire esclusivamente al router gli altri eventuali dati PNR raccolti nel corso della loro normale attività, conformemente ai protocolli comuni e ai formati di dati di cui all’ di tale direttiva. 3.   I vettori aerei trasferiscono i dati API: a) per i passeggeri: i) di ciascun passeggero al momento dell’accettazione, ma non prima delle 48 ore precedenti l’orario di partenza del volo previsto; e ii) di tutti i passeggeri imbarcati immediatamente dopo la chiusura del volo, vale a dire una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell’aeromobile pronto per il decollo e l’imbarco o lo sbarco di passeggeri dall’aeromobile non è più possibile; b) per tutti i membri dell’equipaggio immediatamente dopo la chiusura del volo, vale a dire una volta che l’equipaggio è salito a bordo dell’aeromobile pronto per il decollo e lo sbarco dell’equipaggio dall’aeromobile non è più possibile. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo le norme dettagliate necessarie sui protocolli comuni e sui formati di dati supportati da usare per il trasferimento criptato dei dati API al router di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tra cui il trasferimento dei dati API al momento dell’accettazione e i requisiti per la sicurezza dei dati. Tali norme dettagliate assicurano che i vettori aerei trasferiscano i dati API utilizzando la stessa struttura e lo stesso contenuto.
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Obblighi dei vettori aerei riguardo ai trasferimenti di dati API e di altri dati PNR (Art. 5 Regolamento (UE) 2025/13) — Testo vigente | Portale Normativo