Art. 13

Selezione dei voli intra-UE

In vigore dal 19 dic 2024
Selezione dei voli intra-UE 1.   Gli Stati membri che decidono, a norma dell’ della direttiva (UE) 2016/681, di applicare tale direttiva e, di conseguenza, il presente regolamento ai voli intra-UE selezionano i voli intra-UE in questione a norma del presente articolo. 2.   Gli Stati membri possono applicare la direttiva (UE) 2016/681 e, di conseguenza, il presente regolamento a tutti i voli intra-UE in arrivo o in partenza dal loro territorio soltanto in caso di minaccia terroristica reale e attuale o prevedibile, sulla base di una decisione basata su una valutazione della minaccia, limitata nel tempo allo stretto necessario e soggetta a un controllo efficace da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente la cui decisione è vincolante. 3.   In assenza di una minaccia terroristica reale e attuale o prevedibile, gli Stati membri che applicano la direttiva (UE) 2016/681 e, di conseguenza, il presente regolamento ai voli intra-UE selezionano i voli intra-UE in questione in funzione dell’esito di una valutazione effettuata sulla base dei requisiti di cui ai paragrafi da 4 a 7 del presente articolo. 4.   La valutazione di cui al paragrafo 3: a) è effettuata in maniera obiettiva, debitamente motivata e non discriminatoria conformemente all’ della direttiva (UE) 2016/681; b) tiene conto unicamente dei criteri che sono pertinenti ai fini della prevenzione, dell’accertamento, dell’indagine e dell’azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi che presentano un nesso oggettivo, anche indiretto, con il trasporto aereo di passeggeri e non si basa esclusivamente sulle ragioni di cui all’ della Carta di qualsiasi passeggero o gruppo di passeggeri; c) utilizza soltanto le informazioni in grado di garantire una valutazione obiettiva, debitamente motivata e non discriminatoria. 5.   Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3, gli Stati membri selezionano unicamente i voli intra-UE relativi, tra l’altro, a determinati collegamenti, modalità di viaggio o certi aeroporti per i quali vi siano indizi di reati di terrorismo e di reati gravi e che giustifichino il trattamento dei dati API e di altri dati PNR. La selezione dei voli intra-UE è limitata a quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi della direttiva (UE) 2016/681 e del presente regolamento. 6.   Gli Stati membri conservano tutta la documentazione della valutazione di cui al paragrafo 3, compresi, se del caso, gli eventuali riesami, e su richiesta la mettono a disposizione, in conformità della direttiva (UE) 2016/680, delle loro autorità di controllo indipendenti e delle autorità nazionali di controllo. 7.   A norma dell’ della direttiva (UE) 2016/681, gli Stati membri riesaminano periodicamente, e almeno ogni 12 mesi, la loro valutazione di cui al paragrafo 3 per tenere conto dei cambiamenti delle circostanze che hanno giustificato la selezione dei voli intra-UE e al fine di garantire che la selezione dei voli intra-UE continui a essere limitata allo stretto necessario. 8.   La Commissione facilita uno scambio regolare di vedute sui criteri di selezione per la valutazione di cui al paragrafo 3, tra cui la condivisione delle buone prassi nonché, su base volontaria, lo scambio di informazioni sui voli selezionati.
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Selezione dei voli intra-UE (Art. 13 Regolamento (UE) 2025/13) — Testo vigente | Portale Normativo