Art. 5
Interoperabilità con i sistemi doganali
In vigore dal 18 dic 2024
Interoperabilità con i sistemi doganali
1. Il registro CBAM è interoperabile con i seguenti sistemi:
a)
il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) per la registrazione degli utenti e la gestione dell’accesso di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 per gli Stati membri, la Commissione, i dichiaranti CBAM autorizzati, i richiedenti e le persone titolari di un’autorizzazione revocata;
b)
il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), di cui all’articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070, che assicura la verifica incrociata dei dati EORI elencati nell’allegato I del presente regolamento;
c)
il sistema Surveillance, sviluppato attraverso il sistema Surveillance 3 (SURV3) nell’ambito del CDU, di cui all’articolo 99 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070;
d)
la tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;
e)
il sistema doganale di gestione dei rischi di cui all’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e all’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070.
2. Il registro CBAM permette la cooperazione digitale attraverso l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane di cui all’ del regolamento (UE) 2022/2399.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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