Art. 5 · Interoperabilità con i sistemi doganali

Art. 5

Interoperabilità con i sistemi doganali

In vigore dal 18 dic 2024
Interoperabilità con i sistemi doganali 1.   Il registro CBAM è interoperabile con i seguenti sistemi: a) il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) per la registrazione degli utenti e la gestione dell’accesso di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 per gli Stati membri, la Commissione, i dichiaranti CBAM autorizzati, i richiedenti e le persone titolari di un’autorizzazione revocata; b) il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), di cui all’articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070, che assicura la verifica incrociata dei dati EORI elencati nell’allegato I del presente regolamento; c) il sistema Surveillance, sviluppato attraverso il sistema Surveillance 3 (SURV3) nell’ambito del CDU, di cui all’articolo 99 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070; d) la tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87; e) il sistema doganale di gestione dei rischi di cui all’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e all’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070. 2.   Il registro CBAM permette la cooperazione digitale attraverso l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane di cui all’ del regolamento (UE) 2022/2399.
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