Art. 6

Punti di contatto per i sistemi elettronici

In vigore dal 18 dic 2024
Punti di contatto per i sistemi elettronici La Commissione e le autorità competenti designano punti di contatto per ciascuno dei componenti e dei sistemi di cui agli allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali componenti. Le autorità competenti possono avvalersi dei punti di contatto esistenti. La Commissione e gli Stati membri si comunicano i dati di tali punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche di tali dati.
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