Art. 8
Gestione dell’accesso degli utenti CBAM
In vigore dal 18 dic 2024
Gestione dell’accesso degli utenti CBAM
1. L’autenticazione e la verifica dell’accesso dei dichiaranti CBAM autorizzati, dei richiedenti e delle persone cui è stata revocata la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, a fini di accesso ai componenti del registro CBAM, si effettuano utilizzando il sistema UUM&DS.
2. La Commissione fornisce i servizi di autenticazione che permettono agli utenti del registro CBAM di accedere in sicurezza al registro.
3. La Commissione utilizza l’UUM&DS per autorizzare e concedere l’accesso al registro CBAM al proprio personale.
4. L’autorità competente di uno Stato membro utilizza l’UUM&DS per autorizzare e concedere l’accesso al registro CBAM al proprio personale, ai dichiaranti CBAM autorizzati, ai richiedenti e alle persone cui è stata revocata la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati che sono stabiliti in tale Stato membro.
5. L’autorità competente di uno Stato membro può utilizzare un sistema di gestione dell’identificazione e dell’accesso istituito in tale Stato membro (sistema eIDAS doganale nazionale) allo scopo di fornire le credenziali necessarie per accedere al registro CBAM.
6. Il richiedente, il dichiarante CBAM autorizzato o le persone cui è stata revocata la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati possono delegare l’accesso al registro CBAM a persone che agiscono per loro conto. I deleganti rimangono responsabili dell’adempimento dei loro obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/956.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:3210:oj#art-8