Art. 16

Guasto temporaneo del registro CBAM

In vigore dal 18 dic 2024
Guasto temporaneo del registro CBAM 1.   In caso di guasto temporaneo del registro CBAM, i dichiaranti CBAM e i richiedenti trasmettono le informazioni necessarie per adempiere ai loro obblighi CBAM a norma del regolamento (UE) 2023/956 con i mezzi specificati nel piano di continuità operativa CBAM. 2.   La Commissione informa le autorità competenti di un’eventuale grave indisponibilità del registro CBAM tale da incidere sui livelli di disponibilità definiti negli accordi sul livello dei servizi di cui all’. 3.   La Commissione informa i dichiaranti CBAM autorizzati e i gestori in merito ai requisiti, ai principali aggiornamenti e all’indisponibilità di lunga durata del registro CBAM, conformemente al piano di continuità operativa CBAM.
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