Art. 14
Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione del registro CBAM
In vigore dal 18 dic 2024
Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione del registro CBAM
1. I componenti del registro CBAM sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione e possono essere sottoposti a prove dagli Stati membri.
2. La Commissione elabora e mantiene le specifiche comuni delle interfacce elencate agli in stretta collaborazione con gli Stati membri.
3. Se del caso, la Commissione definisce specifiche tecniche comuni in stretta collaborazione con le autorità competenti, subordinatamente al riesame da parte di queste ultime, nella prospettiva di impiegarle a tempo debito. La Commissione e gli Stati membri collaborano con i dichiaranti CBAM autorizzati, con i richiedenti e con gli altri portatori di interessi.
4. In collaborazione con le autorità competenti, la Commissione effettua prove e la convalida dell’interoperabilità tra il registro CBAM e i sistemi di cui all’ per garantire che i dati siano sottoposti a controlli incrociati con la dovuta accuratezza, efficienza e riservatezza.
Storico versioni
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