Art. 13
Sistemi di gestione dell’identità e dell’accesso degli Stati membri
In vigore dal 18 dic 2024
Sistemi di gestione dell’identità e dell’accesso degli Stati membri
Gli Stati membri istituiscono un nuovo sistema di gestione dell’identità e dell’accesso UUM&DS, oppure utilizzano il proprio sistema doganale UUM&DS esistente per le funzioni seguenti:
a)
la registrazione e l’archiviazione sicure dei dati di identificazione dei dichiaranti CBAM autorizzati, dei richiedenti e di altre persone che hanno accesso al registro CBAM;
b)
lo scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati dei dichiaranti CBAM autorizzati, dei richiedenti e di altre persone che hanno accesso al registro CBAM.
Storico versioni
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