Art. 17
Assistenza e formazione con riguardo all’uso e al funzionamento del registro CBAM
In vigore dal 18 dic 2024
Assistenza e formazione con riguardo all’uso e al funzionamento del registro CBAM
1. La Commissione assiste le autorità competenti riguardo all’uso e al funzionamento dei componenti del registro CBAM fornendo materiale formativo e di comunicazione.
2. Le autorità competenti forniscono il sostegno al servizio nazionale di assistenza ai dichiaranti CBAM autorizzati e ai richiedenti.
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