Art. 3

Funzioni del registro CBAM

In vigore dal 18 dic 2024
Funzioni del registro CBAM 1.   Il registro CBAM è una banca dati elettronica standardizzata e sicura, contenente i dati dei conti CBAM, delle dichiarazioni CBAM, delle domande per ottenere la qualifica di dichiaranti CBAM, della registrazione dei gestori e delle relazioni di verifica redatte dai verificatori accreditati, che assicura l’accesso, la gestione dei casi e la riservatezza. 2.   Il registro CBAM rende possibile la comunicazione, la notifica, la registrazione, i controlli e gli scambi di informazioni tra la Commissione, le autorità competenti, le autorità doganali e i dichiaranti CBAM autorizzati, i richiedenti, le persone cui è stata revocata la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati e i gestori. 3.   Il registro CBAM permette lo svolgimento dei compiti analitici inerenti alle funzioni di analisi del rischio CBAM che competono alla Commissione. 4.   La Commissione è proprietaria del sistema per il registro CBAM.
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Funzioni del registro CBAM (Art. 3 Regolamento (UE) 2024/3210) — Testo vigente | Portale Normativo