Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 dic 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «componente nazionale»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che lo ha istituito; 2) «sistema transeuropeo»: una serie di sistemi collaborativi con responsabilità distribuite tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, sviluppato in collaborazione con la Commissione; 3) «richiedente»: un importatore, o un rappresentante doganale indiretto, che presenta domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
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