Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 dic 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«componente nazionale»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che lo ha istituito;
2)
«sistema transeuropeo»: una serie di sistemi collaborativi con responsabilità distribuite tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, sviluppato in collaborazione con la Commissione;
3)
«richiedente»: un importatore, o un rappresentante doganale indiretto, che presenta domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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