Art. 8
Informativa sui requisiti in materia di liquidità
In vigore dal 29 nov 2024
Informativa sui requisiti in materia di liquidità
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, e all'articolo 451 bis, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 7 «Informativa sui requisiti in materia di liquidità» dell'allegato I.
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