Art. 10

Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

In vigore dal 29 nov 2024
Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 453, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 9 «Informativa sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito» dell'allegato I.
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Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito (Art. 10 Regolamento (UE) 2024/3172) — Testo vigente | Portale Normativo