Art. 9

Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione e sulla qualità creditizia

In vigore dal 29 nov 2024
Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione e sulla qualità creditizia 1.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere a), b), d) e f), e all'articolo 442 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 8 «Informativa sulla qualità del rischio di credito» dell'allegato I. 2.   I grandi enti il cui rapporto tra il valore contabile lordo dei crediti e degli anticipi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il valore contabile lordo totale dei crediti e degli anticipi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, del medesimo regolamento è pari o superiore al 5 % pubblicano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, informazioni supplementari al fine di conformarsi all'articolo 442, lettere c) e f), di tale regolamento. Tali enti pubblicano le predette informazioni con frequenza annuale. 3.   Ai fini del paragrafo 2, gli enti escludono i crediti e gli anticipi classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso banche centrali e gli altri depositi a vista sia dal denominatore che dal numeratore del rapporto. 4.   Gli enti iniziano a pubblicare l'informativa conformemente al paragrafo 2 se hanno raggiunto o superato la soglia del 5 % di cui a tale paragrafo in due trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell'informativa. Per la data di riferimento della prima informativa, gli enti pubblicano le informazioni in questione utilizzando i modelli di cui a tale paragrafo se superano la soglia del 5 % alla data di riferimento dell'informativa. 5.   Gli enti non sono più tenuti a pubblicare informazioni conformemente al paragrafo 2 se sono scesi al di sotto della soglia del 5 % in tre trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell'informativa.
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