Art. 7
Informativa sugli indicatori della rilevanza sistemica a livello globale
In vigore dal 29 nov 2024
Informativa sugli indicatori della rilevanza sistemica a livello globale
1. Gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) pubblicano le informazioni sui valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio di cui all'articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello uniforme per l'informativa di cui all'articolo 434 bis di tale regolamento. I G-SII utilizzano tale modello per l'informativa per la raccolta dei valori degli indicatori da parte delle autorità incaricate di cui all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione (10), ad eccezione di eventuali dati accessori e voci per memoria raccolti conformemente all', paragrafo 2, di tale regolamento delegato.
2. I G-SII pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella relazione nell'ambito del terzo pilastro di fine esercizio. Essi ripubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella loro prima relazione nell'ambito del terzo pilastro successiva alla presentazione definitiva dei valori degli indicatori alle autorità competenti interessate, qualora i dati presentati siano diversi da quelli indicati nella relazione nell'ambito del terzo pilastro di fine esercizio.
Storico versioni
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