Art. 12

Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito

In vigore dal 29 nov 2024
Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), all'articolo 452, lettere da a) a h), e all'articolo 453, lettere g) e j), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 11 «Informativa sul metodo IRB per il rischio di credito» dell'allegato I.
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Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito (Art. 12 Regolamento (UE) 2024/3172) — Testo vigente | Portale Normativo