Art. 12
Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito
In vigore dal 29 nov 2024
Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), all'articolo 452, lettere da a) a h), e all'articolo 453, lettere g) e j), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 11 «Informativa sul metodo IRB per il rischio di credito» dell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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