Art. 8 · Informativa sui requisiti in materia di liquidità

Art. 8

Informativa sui requisiti in materia di liquidità

In vigore dal 29 nov 2024
Informativa sui requisiti in materia di liquidità Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, e all'articolo 451 bis, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 7 «Informativa sui requisiti in materia di liquidità» dell'allegato I.
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