Art. 5

Presentazione di attributi a parti facenti affidamento sul portafoglio

In vigore dal 28 nov 2024
Presentazione di attributi a parti facenti affidamento sul portafoglio 1.   I fornitori di portafogli garantiscono che le soluzioni di portafoglio supportino protocolli e interfacce per la presentazione di attributi a parti facenti affidamento sul portafoglio, a distanza, e se opportuno in prossimità, conformemente alle norme di cui all’allegato. 2.   I fornitori di portafogli garantiscono che, su richiesta degli utenti, le unità di portafoglio rispondano alle richieste autenticate e convalidate con successo delle parti facenti affidamento sul portafoglio di cui all’, conformemente alle norme di cui all’allegato. 3.   I fornitori di portafogli garantiscono che le unità di portafoglio supportino la dimostrazione del possesso di chiavi private corrispondenti alle chiavi pubbliche utilizzate nelle associazioni crittografiche. 4.   I fornitori di portafogli garantiscono che le soluzioni di portafoglio supportino la divulgazione selettiva di attributi dei dati di identificazione personale e degli attestati elettronici di attributi. 5.   I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis alle interazioni tra due unità di portafoglio in prossimità.
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