Art. 4

Rilascio di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi a unità di portafoglio

In vigore dal 28 nov 2024
Rilascio di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi a unità di portafoglio 1.   I fornitori di portafogli garantiscono che le soluzioni di portafoglio supportino protocolli e interfacce per il rilascio di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi a unità di portafoglio. 2.   I fornitori di portafogli garantiscono che le unità di portafoglio richiedano il rilascio di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi soltanto da parti che dispongono di un certificato autentico e valido di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio attestante che esse sono: a) un fornitore di dati di identificazione personale; b) un fornitore di attestati elettronici di attributi qualificati; c) un fornitore di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto; o d) un fornitore di attestati elettronici di attributi non qualificati. 3.   In relazione al rilascio di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi a un’unità di portafoglio, i fornitori di portafogli garantiscono il soddisfacimento dei requisiti seguenti: a) qualora gli utenti del portafoglio utilizzino la loro unità di portafoglio per richiedere il rilascio di dati di identificazione personale o di attestati elettronici di attributi da fornitori di dati di identificazione personale o da fornitori di attestati elettronici di attributi che consentono il rilascio di dati di identificazione personale o di attestati elettronici in più formati, l’unità di portafoglio richiede tale rilascio in tutti i formati di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’integrità e le funzionalità di base dei portafogli europei di identità digitale; b) qualora gli utenti del portafoglio utilizzino la loro unità di portafoglio per interagire con i fornitori di dati di identificazione personale o di attestati elettronici di attributi, le unità di portafoglio consentono l’autenticazione e la convalida dei componenti dell’unità di portafoglio presentando gli attestati di unità di portafoglio a tali fornitori su richiesta di questi ultimi; c) le soluzioni di portafoglio supportano meccanismi che consentono ai fornitori di dati di identificazione personale di verificare il rilascio, la consegna e l’attivazione in conformità con i requisiti del livello di garanzia elevato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione (11); d) le unità di portafoglio verificano l’autenticità e la validità dei dati di identificazione personale e degli attestati elettronici di attributi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2982:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo