Art. 4
Rilascio di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi a unità di portafoglio
In vigore dal 28 nov 2024
Rilascio di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi a unità di portafoglio
1. I fornitori di portafogli garantiscono che le soluzioni di portafoglio supportino protocolli e interfacce per il rilascio di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi a unità di portafoglio.
2. I fornitori di portafogli garantiscono che le unità di portafoglio richiedano il rilascio di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi soltanto da parti che dispongono di un certificato autentico e valido di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio attestante che esse sono:
a)
un fornitore di dati di identificazione personale;
b)
un fornitore di attestati elettronici di attributi qualificati;
c)
un fornitore di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto; o
d)
un fornitore di attestati elettronici di attributi non qualificati.
3. In relazione al rilascio di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi a un’unità di portafoglio, i fornitori di portafogli garantiscono il soddisfacimento dei requisiti seguenti:
a)
qualora gli utenti del portafoglio utilizzino la loro unità di portafoglio per richiedere il rilascio di dati di identificazione personale o di attestati elettronici di attributi da fornitori di dati di identificazione personale o da fornitori di attestati elettronici di attributi che consentono il rilascio di dati di identificazione personale o di attestati elettronici in più formati, l’unità di portafoglio richiede tale rilascio in tutti i formati di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’integrità e le funzionalità di base dei portafogli europei di identità digitale;
b)
qualora gli utenti del portafoglio utilizzino la loro unità di portafoglio per interagire con i fornitori di dati di identificazione personale o di attestati elettronici di attributi, le unità di portafoglio consentono l’autenticazione e la convalida dei componenti dell’unità di portafoglio presentando gli attestati di unità di portafoglio a tali fornitori su richiesta di questi ultimi;
c)
le soluzioni di portafoglio supportano meccanismi che consentono ai fornitori di dati di identificazione personale di verificare il rilascio, la consegna e l’attivazione in conformità con i requisiti del livello di garanzia elevato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione (11);
d)
le unità di portafoglio verificano l’autenticità e la validità dei dati di identificazione personale e degli attestati elettronici di attributi.
Storico versioni
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