Art. 3
Disposizioni generali
In vigore dal 28 nov 2024
Disposizioni generali
Per quanto riguarda i protocolli e le interfacce di cui agli , i fornitori di portafogli garantiscono che le unità di portafoglio:
(1)
autentichino e convalidino i certificati di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio quando interagiscono con parti facenti affidamento sul portafoglio;
(2)
autentichino e convalidino gli attestati di unità di portafoglio di altre unità di portafoglio quando interagiscono con altre unità di portafoglio;
(3)
autentichino e convalidino le richieste presentate utilizzando certificati di accesso delle parti facenti affidamento sul portafoglio o attestati di unità di portafoglio provenienti da altre unità di portafoglio, se del caso;
(4)
autentichino e convalidino il certificato di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio, se del caso;
(5)
consentano agli utenti del portafoglio di visualizzare le informazioni contenute nei certificati di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio o negli attestati di unità di portafoglio;
(6)
consentano agli utenti del portafoglio di visualizzare, se del caso, gli attributi che gli utenti del portafoglio sono invitati a presentare;
(7)
consentano agli utenti del portafoglio di visualizzare, se del caso, le informazioni contenute nel certificato di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio;
(8)
presentino gli attestati di unità di portafoglio dell’unità di portafoglio a parti facenti affidamento sul portafoglio o unità di portafoglio che ne fanno richiesta;
(9)
non presentino gli attributi richiesti alle parti facenti affidamento sul portafoglio o alle unità di portafoglio fino a quando non sono soddisfatti i requisiti seguenti:
a)
verifica del fatto che l’applicazione crittografica sicura per il portafoglio abbia autenticato l’identità dell’utente del portafoglio;
b)
verifica del fatto che le politiche di divulgazione incorporate siano state elaborate all’interno dell’unità di portafoglio conformemente all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979, se del caso;
c)
verifica del fatto che gli utenti del portafoglio abbiano approvato parzialmente o integralmente la presentazione;
(10)
consentano tecniche di tutela della vita privata che garantiscano l’impossibilità di creare collegamenti nei casi in cui gli attestati elettronici di attributi non richiedono l’identificazione dell’utente del portafoglio al momento della presentazione degli attestati o dei dati di identificazione personale tra diverse parti facenti affidamento sul portafoglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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