Art. 7

Segnalazione di parti facenti affidamento sul portafoglio alle autorità di controllo istituite a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679

In vigore dal 28 nov 2024
Segnalazione di parti facenti affidamento sul portafoglio alle autorità di controllo istituite a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 1.   I fornitori di portafogli garantiscono che le unità di portafoglio consentano agli utenti del portafoglio di segnalare facilmente le parti facenti affidamento sul portafoglio alle autorità di controllo istituite a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679. 2.   I fornitori di portafogli attuano i protocolli e le interfacce per la segnalazione di parti facenti affidamento sul portafoglio conformemente alle norme procedurali nazionali degli Stati membri. 3.   I fornitori di portafogli garantiscono che le unità di portafoglio consentano agli utenti del portafoglio di motivare le segnalazioni, anche allegando informazioni pertinenti ai fini dell’identificazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio e le dichiarazioni degli utenti di portafoglio in un formato leggibile meccanicamente.
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