Art. 5
Presentazione di attributi a parti facenti affidamento sul portafoglio
In vigore dal 28 nov 2024
Presentazione di attributi a parti facenti affidamento sul portafoglio
1. I fornitori di portafogli garantiscono che le soluzioni di portafoglio supportino protocolli e interfacce per la presentazione di attributi a parti facenti affidamento sul portafoglio, a distanza, e se opportuno in prossimità, conformemente alle norme di cui all’allegato.
2. I fornitori di portafogli garantiscono che, su richiesta degli utenti, le unità di portafoglio rispondano alle richieste autenticate e convalidate con successo delle parti facenti affidamento sul portafoglio di cui all’, conformemente alle norme di cui all’allegato.
3. I fornitori di portafogli garantiscono che le unità di portafoglio supportino la dimostrazione del possesso di chiavi private corrispondenti alle chiavi pubbliche utilizzate nelle associazioni crittografiche.
4. I fornitori di portafogli garantiscono che le soluzioni di portafoglio supportino la divulgazione selettiva di attributi dei dati di identificazione personale e degli attestati elettronici di attributi.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis alle interazioni tra due unità di portafoglio in prossimità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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