Art. 26
Controlli delle autorità doganali
In vigore dal 27 nov 2024
Controlli delle autorità doganali
1. I prodotti che entrano nel mercato dell’Unione o ne escono sono soggetti ai controlli e alle misure previsti alla presente sezione.
2. L’applicazione della presente sezione lascia impregiudicato qualsiasi altro atto giuridico dell’Unione che disciplina la gestione dei rischi doganali, i controlli doganali e l’immissione in libera pratica delle merci e l’esportazione, in particolare il regolamento (UE) n. 952/2013.
3. L’autorità competente capofila comunica senza indugio alle autorità doganali degli Stati membri le decisioni, di cui all’, di vietare l’immissione o la messa a disposizione di prodotti sul mercato dell’Unione e la loro esportazione.
4. Le autorità doganali si basano sulle decisioni comunicate a norma del paragrafo 3 del presente articolo per identificare i prodotti che potrebbero non rispettare il divieto previsto all’ del presente regolamento. A tal fine, effettuano controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione o ne escono, sulla base della gestione del rischio di cui al regolamento (UE) n. 952/2013.
5. L’autorità competente capofila comunica senza indugio alle autorità doganali degli Stati membri qualsiasi revoca, come pure qualsiasi modifica, di una decisione a seguito di una revisione conformemente all’.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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