Art. 3
Divieto di prodotti ottenuti con il lavoro forzato
In vigore dal 27 nov 2024
Divieto di prodotti ottenuti con il lavoro forzato
Gli operatori economici non immettono né mettono a disposizione sul mercato dell’Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, né esportano tali prodotti.
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