Art. 3 · Divieto di prodotti ottenuti con il lavoro forzato

Art. 3

Divieto di prodotti ottenuti con il lavoro forzato

In vigore dal 27 nov 2024
Divieto di prodotti ottenuti con il lavoro forzato Gli operatori economici non immettono né mettono a disposizione sul mercato dell’Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, né esportano tali prodotti.
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