Art. 1

Oggetto, obiettivi e ambito di applicazione

In vigore dal 27 nov 2024
Oggetto, obiettivi e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce norme che vietano agli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell’Unione o di esportare dal mercato dell’Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e contribuire alla lotta contro il lavoro forzato. 2.   Il presente regolamento non disciplina il ritiro di prodotti che hanno raggiunto gli utilizzatori finali nel mercato dell’Unione. 3.   Il presente regolamento non crea ulteriori obblighi relativi al dovere di diligenza per gli operatori economici oltre a quelli già previsti dal diritto dell’Unione o nazionale.
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Oggetto, obiettivi e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2024/3015) — Testo vigente | Portale Normativo