Art. 25

Modalità di smaltimento dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato

In vigore dal 27 nov 2024
Modalità di smaltimento dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato In linea con la gerarchia dei rifiuti stabilità nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), gli operatori economici e le autorità competenti degli Stati membri responsabili dello smaltimento dei prodotti, come previsto rispettivamente dall’, paragrafo 4, lettera c), e dall’, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento smaltiscono tali prodotti riciclandoli o, qualora ciò non sia possibile, rendendoli inutilizzabili. I prodotti deperibili sono donati a scopo caritativo o di interesse pubblico o, qualora ciò non sia possibile, sono resi inutilizzabili.
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Modalità di smaltimento dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato (Art. 25 Regolamento (UE) 2024/3015) — Testo vigente | Portale Normativo