Art. 23
Esecuzione delle decisioni
In vigore dal 27 nov 2024
Esecuzione delle decisioni
1. Se, entro il termine ragionevole di cui all’, paragrafo 1, lettera b), un operatore economico non si è conformato alla decisione di cui all’ le autorità competenti sono responsabili dell’esecuzione di tale decisione e provvedono affinché siano intraprese tutte le azioni seguenti:
a)
il divieto di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione i prodotti interessati e di esportarli;
b)
il ritiro dal mercato dell’Unione da parte delle pertinenti autorità dei prodotti che sono già stati immessi o messi a disposizione sul mercato u, conformemente al diritto dell’Unione e nazionale;
c)
lo smaltimento dei prodotti ritirati e dei prodotti rimasti presso l’operatore economico conformemente all’, a spese di tale operatore economico;
d)
la limitazione dell’accesso ai prodotti interessati e agli annunci che fanno riferimento a tali prodotti, chiedendo al terzo interessato di attuare tale limitazione.
2. Se l’operatore economico non si è conformato alla decisione di cui all’, l’autorità competente impone all’operatore economico interessato sanzioni a norma dell’, direttamente, in cooperazione con altre autorità o rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
Storico versioni
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