Art. 22

Contenuto delle decisioni

In vigore dal 27 nov 2024
Contenuto delle decisioni 1.   La decisione di cui all’ contiene tutti gli elementi seguenti: a) i risultati dell’indagine e le informazioni e gli elementi di prova su cui si fondano; b) termini ragionevoli entro i quali gli operatori economici devono conformarsi agli ordini, non inferiori a 30 giorni lavorativi; nel caso di merci deperibili, animali e piante, il termine non è inferiore a dieci giorni lavorativi; nel fissare i termini, l’autorità competente capofila tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell’operatore economico, in particolare se l’operatore è una PMI, nonché la percentuale della parte del prodotto e se quest’ultima sia sostituibile; I termini sono proporzionati al tempo richiesto per conformarsi ai diversi ordini e non superano quanto necessario; c) tutte le informazioni pertinenti, in particolare quelle che consentono l’identificazione del prodotto al quale si applica la decisione, comprese le informazioni sul fabbricante, sul produttore, sui fornitori del prodotto, sull’importatore, sull’esportatore e, se del caso, sul sito di produzione; d) se disponibili e se del caso, le informazioni richieste ai sensi della normativa doganale quale definita all’, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013; e) informazioni sull’esercizio di un controllo giurisdizionale avverso una decisione. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano ulteriormente le informazioni che devono essere incluse nella decisione di cui all’. Tali informazioni comprendono almeno le informazioni che devono essere fornite o messe a disposizione delle autorità doganali in conformità dell’, paragrafo 3, per consentire l’identificazione dei prodotti a norma dell’, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Contenuto delle decisioni (Art. 22 Regolamento (UE) 2024/3015) — Testo vigente | Portale Normativo