Art. 21
Riesame delle decisioni relative alla violazione dell’articolo 3
In vigore dal 27 nov 2024
Riesame delle decisioni relative alla violazione dell’
1. L’autorità competente capofila consente agli operatori economici interessati da una decisione di cui all’ di chiedere in qualsiasi momento un riesame di tale decisione. La domanda di riesame contiene informazioni che dimostrano che i prodotti sono immessi o messi a disposizione sul mercato o destinati all’esportazione conformemente all’. Tali informazioni contengono nuove informazioni sostanziali che non erano state portate a conoscenza dell’autorità competente capofila nel corso dell’indagine.
2. L’autorità competente capofila decide in merito alla domanda di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda.
3. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di essersi conformati alla decisione di cui all’ e di aver eliminato il lavoro forzato dalle loro attività o dalla loro catena di approvvigionamento in relazione ai prodotti interessati, l’autorità competente capofila revoca la propria decisione per il futuro, informa gli operatori economici e rimuove la decisione dal portale unico sul lavoro forzato.
4. Se la Commissione agisce in qualità di autorità competente capofila, la revoca di cui al paragrafo 3 del presente articolo è attuata mediante un atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi alla tutela dei diritti di difesa e di proprietà degli operatori economici interessati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione rimangono in vigore per un periodo non superiore a 12 mesi.
5. Gli operatori economici che sono stati interessati da una decisione di cui all’ di un’autorità competente capofila di uno Stato membro hanno accesso a un organo giurisdizionale competente a esaminare la legittimità procedurale e sostanziale della decisione.
6. Il paragrafo 5 lascia impregiudicate eventuali disposizioni del diritto nazionale che fanno obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali.
7. Le decisioni di cui all’ adottate da un’autorità competente capofila di uno Stato membro lasciano impregiudicate le decisioni di natura giurisdizionale adottate dai giudici nazionali degli Stati membri nei confronti degli stessi operatori economici o prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:3015:oj#art-21