Art. 23 · Esecuzione delle decisioni

Art. 23

Esecuzione delle decisioni

In vigore dal 27 nov 2024
Esecuzione delle decisioni 1.   Se, entro il termine ragionevole di cui all’, paragrafo 1, lettera b), un operatore economico non si è conformato alla decisione di cui all’ le autorità competenti sono responsabili dell’esecuzione di tale decisione e provvedono affinché siano intraprese tutte le azioni seguenti: a) il divieto di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione i prodotti interessati e di esportarli; b) il ritiro dal mercato dell’Unione da parte delle pertinenti autorità dei prodotti che sono già stati immessi o messi a disposizione sul mercato u, conformemente al diritto dell’Unione e nazionale; c) lo smaltimento dei prodotti ritirati e dei prodotti rimasti presso l’operatore economico conformemente all’, a spese di tale operatore economico; d) la limitazione dell’accesso ai prodotti interessati e agli annunci che fanno riferimento a tali prodotti, chiedendo al terzo interessato di attuare tale limitazione. 2.   Se l’operatore economico non si è conformato alla decisione di cui all’, l’autorità competente impone all’operatore economico interessato sanzioni a norma dell’, direttamente, in cooperazione con altre autorità o rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
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