Art. 28

Sospensione

In vigore dal 27 nov 2024
Sospensione Se identificano, attraverso il proprio pertinente sistema di gestione del rischio, che un prodotto che entra nel mercato dell’Unione o ne esce possa, secondo una decisione comunicata a norma dell’, paragrafo 3, violare l’, le autorità doganali sospendono l’immissione in libera pratica o l’esportazione di tale prodotto. Le autorità doganali notificano immediatamente tale sospensione alle autorità competenti del proprio Stato membro e trasmettono tutte le informazioni pertinenti per consentire loro di stabilire se il prodotto è oggetto di una decisione comunicata a norma dell’, paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:3015:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo