Art. 28
Sospensione
In vigore dal 27 nov 2024
Sospensione
Se identificano, attraverso il proprio pertinente sistema di gestione del rischio, che un prodotto che entra nel mercato dell’Unione o ne esce possa, secondo una decisione comunicata a norma dell’, paragrafo 3, violare l’, le autorità doganali sospendono l’immissione in libera pratica o l’esportazione di tale prodotto. Le autorità doganali notificano immediatamente tale sospensione alle autorità competenti del proprio Stato membro e trasmettono tutte le informazioni pertinenti per consentire loro di stabilire se il prodotto è oggetto di una decisione comunicata a norma dell’, paragrafo 3.
Storico versioni
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