Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 nov 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«assorbimento del carbonio»: assorbimento antropogenico di carbonio dall’atmosfera e il suo stoccaggio duraturo in serbatoi geologici, terrestri o oceanici ovvero in prodotti di lunga durata;
2)
«riduzione delle emissioni dal suolo»: la riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra provenienti dai comparti di carbonio biogenici quale elencata all’allegato I, sezione B, lettere e) e f), del regolamento (UE) 2018/841 ovvero la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra risultanti dalla categoria di fonti IPCC «Agricoltura», sottocategoria «3D) Suoli agricoli», determinate a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e degli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, laddove l’attività pertinente riduce l’emissione di carbonio dai comparti di carbonio nel suolo o aumenta gli assorbimenti di carbonio nei comparti di carbonio biogenici;
3)
«attività»: una o più pratiche o processi svolti da un gestore, o da un gruppo di gestori, che determinano un assorbimento permanente del carbonio, un assorbimento temporaneo del carbonio derivante dalla carboniocoltura o dallo stoccaggio del carbonio nei prodotti ovvero riduzioni delle emissioni dal suolo derivanti dalla carboniocoltura, laddove tale carboniocoltura riduce nel complesso le emissioni di carbonio dai comparti di carbonio nel suolo o aumenta gli assorbimenti di carbonio nei comparti di carbonio biogenici;
4)
«comparto di carbonio biogenico»: biomassa vivente, lettiera, legno morto, materia organica morta, suoli minerali e suoli organici elencati nell’allegato I, sezione B, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2018/841;
5)
«gestore»: persona fisica o giuridica o ente pubblico che gestisce o controlla un’attività o a cui è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico dell’attività; nel caso di un’attività di carboniocoltura, per «gestore» si intende un agricoltore quale definito all’, punto 1), del regolamento (UE) 2021/2115 qualsiasi altro gestore di un’attività in ambiente terrestre o costiero, un proprietario o gestore di foreste ai sensi del diritto nazionale, o un ente pubblico competente;
6)
«gruppo di gestori»: soggetto giuridico che rappresenta almeno due gestori e ha la responsabilità di garantire che essi rispettino il presente regolamento;
7)
«periodo di attività»: periodo durante il quale l’attività apporta un beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo e che è stabilito nella metodologia di certificazione applicabile;
8)
«periodo di monitoraggio»: periodo durante il quale la riduzione delle emissioni dal suolo o lo stoccaggio del carbonio è oggetto di monitoraggio da parte di un gestore o di un gruppo di gestori che copre almeno il periodo di attività e che è stabilito nella metodologia di certificazione applicabile;
9)
«assorbimento permanente del carbonio»: pratiche o processi che, in circostanze normali e con pratiche di gestione adeguate, catturano e immagazzinano carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli, compreso il carbonio legato chimicamente in modo permanente nei prodotti, e che non sono associati al recupero assistito di idrocarburi;
10)
«carboniocoltura»: pratiche o processi svolti su un periodo di attività di almeno cinque anni, riguardanti la gestione di un ambiente terrestre o costiero e che determinano la cattura e lo stoccaggio temporaneo di carbonio atmosferico o biogenico in comparti di carbonio biogenici o la riduzione delle emissioni dal suolo;
11)
«stoccaggio del carbonio nei prodotti»: pratiche o processi che catturano e immagazzinano carbonio atmosferico o biogenico per almeno 35 anni in prodotti di lunga durata, consentono il monitoraggio in loco del carbonio stoccato e sono certificate durante tutto il periodo di monitoraggio;
12)
«carbonio legato chimicamente in modo permanente nei prodotti»: carbonio stoccato chimicamente all’interno di un prodotto in modo da non entrare nell’atmosfera in condizioni d’uso normali del prodotto, inclusa qualsiasi attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto, conformemente all’, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE;
13)
«stoccaggio geologico di CO2»: lo stoccaggio geologico di CO2 quale definito all’, punto 1), della direttiva 2009/31/CE;
14)
«organismo di certificazione»: organismo di valutazione della conformità indipendente, accreditato o riconosciuto, che ha stipulato un accordo con un sistema di certificazione per svolgere controlli di certificazione e rilasciare certificati di conformità;
15)
«sistema di certificazione»: un’organizzazione che certifica la conformità delle attività e dei gestori rispetto ai criteri di qualità e alle norme di certificazione stabiliti nel presente regolamento;
16)
«controllo di certificazione»: controllo effettuato da un organismo di certificazione;
17)
«controllo di ricertificazione»: controllo effettuato nel corso del processo di rinnovo del certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione;
18)
«certificato di conformità»: dichiarazione di conformità rilasciata dall’organismo di certificazione attestante che un’attività è conforme al presente regolamento;
19)
«unità di assorbimento permanente del carbonio»: una tonnellata metrica di CO2 equivalente del beneficio netto in termini di assorbimento permanente certificato del carbonio generata da un’attività di assorbimento permanente del carbonio e registrata da un sistema di certificazione nel proprio registro di certificazione o, se del caso, nel registro dell’Unione di cui all’;
20)
«unità di riduzione delle emissioni dal suolo»: una tonnellata metrica di CO2 equivalente del beneficio netto in termini di riduzione certificata delle emissioni dal suolo generata da un’attività di carboniocoltura e registrata da un sistema di certificazione nel proprio registro di certificazione o, se del caso, nel registro dell’Unione di cui all’;
21)
«inversione»: in caso di stoccaggio geologico di CO2, «fuoriuscita» quale definita all’, punto 5), della direttiva 2009/31/CE e, per altre attività, il rilascio volontario o involontario, nell’atmosfera, del carbonio precedentemente catturato e stoccato mediante un’attività;
22)
«unità di sequestro del carbonio mediante carboniocoltura»: una tonnellata metrica di CO2 equivalente del beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo certificato del carbonio generata da un’attività di carboniocoltura e registrata da un sistema di certificazione nel proprio registro di certificazione o, se del caso, nel registro dell’Unione di cui all’;
23)
«unità di stoccaggio del carbonio nei prodotti»: una tonnellata metrica di CO2 equivalente del beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo certificato del carbonio generata da un’attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti e registrata da un sistema di certificazione nel proprio registro di certificazione o, se del caso, nel registro dell’Unione di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:3012:oj#art-2