Art. 3
Ammissibilità alla certificazione
In vigore dal 27 nov 2024
Ammissibilità alla certificazione
Gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo sono ammissibili alla certificazione a norma del presente regolamento se soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
a)
sono generati da un’attività che soddisfa i criteri di qualità di cui agli articoli da 4 a 7;
b)
sono verificati in modo indipendente a norma dell’.
Storico versioni
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