Art. 3 · Ammissibilità alla certificazione

Art. 3

Ammissibilità alla certificazione

In vigore dal 27 nov 2024
Ammissibilità alla certificazione Gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo sono ammissibili alla certificazione a norma del presente regolamento se soddisfano entrambe le condizioni seguenti: a) sono generati da un’attività che soddisfa i criteri di qualità di cui agli articoli da 4 a 7; b) sono verificati in modo indipendente a norma dell’.
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