Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 27 nov 2024
Oggetto e ambito di applicazione 1.   L’obiettivo del presente regolamento è agevolare e incoraggiare la realizzazione, da parte di gestori o gruppi di gestori, di assorbimenti permanenti del carbonio, della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti da parte di gestori o gruppi di gestori, a integrazione di riduzioni durature delle emissioni in tutti i settori, al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi di cui al regolamento (UE) 2021/1119. A tal fine il presente regolamento istituisce un quadro volontario dell’Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo stabilendo: a) criteri di qualità per le attività che si svolgono nell’Unione; b) norme per la verifica e la certificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo generate da attività; c) norme per il funzionamento e il riconoscimento da parte della Commissione dei sistemi di certificazione; d) norme per il rilascio e l’uso di unità certificate. 2.   Il presente regolamento mira a sostenere il conseguimento degli obiettivi dell’Unione nell’ambito dell’accordo di Parigi, in particolare il conseguimento collettivo, al più tardi entro il 2050, dell’obiettivo della neutralità climatica sancito dal regolamento (UE) 2021/1119. Di conseguenza, tutti gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo generati a norma del presente regolamento contribuiscono al conseguimento dell’NDC dell’Unione e dei suoi obiettivi in materia di clima, e non a NDC di paesi terzi o regimi di conformità internazionali. 3.   Il presente regolamento non si applica alle emissioni disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per lo stoccaggio delle emissioni di CO2 derivanti da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa che soddisfano i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell’applicazione a norma della direttiva 2003/87/CE, come stabilito negli atti di esecuzione di cui all’ della direttiva 2003/87/CE, conformemente all’allegato IV della direttiva 2003/87/CE.
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