Art. 14

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi di comunicazione 1.   Ogni anno entro il 30 aprile, ciascun sistema di certificazione riconosciuto dalla Commissione che sia stato operativo da almeno 12 mesi presenta alla stessa una relazione annuale sulle proprie attività, contenente una descrizione di eventuali casi di frode e dei relativi provvedimenti correttivi. che verte sull’anno civile precedente. La Commissione mette le relazioni di cui al primo comma a disposizione del pubblico nella loro integralità o, se necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, in forma aggregata. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura, il formato e le specifiche tecniche della relazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
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