Art. 12

Registro dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti

In vigore dal 27 nov 2024
Registro dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti 1.   Entro il 27 dicembre 2028, al fine di rendere pubbliche, in modo accessibile, le informazioni relative al processo di certificazione, la Commissione istituisce e successivamente mantiene debitamente un registro a livello dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti contenente almeno le informazioni di cui all’allegato III. Nell’istituire il registro dell’Unione, la Commissione tiene conto delle relazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2003/87/CE e all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/841. Il registro dell’Unione utilizza sistemi automatizzati, compresi modelli elettronici, per rendere accessibili al pubblico in modo sicuro le informazioni relative al processo di certificazione, tra cui i certificati di conformità e i certificati di conformità aggiornati, al fine di consentire il tracciamento della quantità di unità certificate ed evitare il doppio conteggio. Il registro dell’Unione è finanziato mediante tariffe fisse annuali a carico degli utenti. Tali tariffe sono commisurate all’uso del registro dell’Unione e sufficiente a contribuire alla copertura dei costi legati alla istituzione e ai costi di esercizio annuali del registro dell’Unione, come quelli relativi al personale o agli strumenti informatici. Le risorse provenienti da tali tariffe costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali entrate coprono, in particolare, i costi degli strumenti informatici, dei servizi e della sicurezza, compresi quelli delle operazioni e dei sistemi di licenze nonché i costi del personale addetto alla gestione del registro dell’Unione. 2.   La Commissione adotta, conformemente all’, atti delegati per integrare il presente articolo stabilendo i requisiti necessari relativi al registro dell’Unione, comprese le norme volte a garantire una vigilanza sufficiente degli scambi di unità certificate, e i fattori da prendere in considerazione per determinare il livello delle tariffe di cui al paragrafo 1 e il loro recupero. Nel corso di ogni ultimo trimestre dell’anno precedente l’anno civile di applicazione, la Commissione adotta uno o più atti di esecuzione volti a stabilire o rivedere i singoli importi delle tariffe di cui al paragrafo 1, da applicare per tale anno civile. 3.   Fino all’istituzione del registro dell’Unione, il sistema di certificazione istituisce e mantiene debitamente un registro di certificazione al fine di rendere accessibili al pubblico, in modo sicuro, le informazioni relative al processo di certificazione, compresi i certificati di conformità e i certificati di conformità aggiornati, contenenti almeno le informazioni di cui all’allegato III, al fine di consentire il tracciamento della quantità di unità certificate a norma dell’. Un registro di certificazione utilizza sistemi automatizzati, compresi modelli elettronici, ed è interoperabile con i registri di altri sistemi di certificazione riconosciuti al fine di evitare il doppio conteggio. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura, il formato e le specifiche tecniche dei registri di certificazione e della registrazione, della detenzione o dell’uso delle unità certificate, anche in riferimento a quanto indicato nel presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’. 4.   Le unità certificate sono rilasciate dai registri di certificazione o, una volta istituito, dal registro dell’Unione, solo dopo la generazione di un beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o di un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, sulla base di un certificato di conformità valido risultante da un controllo di ricertificazione. Ogni unità certificata non è rilasciata più di una volta e non è utilizzata da più di una persona fisica o giuridica in alcun momento. Le unità di assorbimento permanente del carbonio, le unità di sequestro del carbonio mediante carboniocoltura, le unità di stoccaggio del carbonio nei prodotti e le unità di riduzione delle emissioni dal suolo rimangono distinte l’una dall’altra. 5.   Le unità di sequestro del carbonio mediante carboniocoltura e le unità di stoccaggio del carbonio nei prodotti scadono alla fine del periodo di monitoraggio dell’attività in questione e sono cancellate dal registro di certificazione o, una volta istituito, dal registro dell’Unione, salvo che lo stoccaggio a lungo termine del carbonio assorbito sia dimostrato mediante un monitoraggio continuo, conformemente alle norme stabilite nella metodologia di certificazione applicabile.
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