Art. 10
Organismi di certificazione
In vigore dal 27 nov 2024
Organismi di certificazione
1. Gli organismi di certificazione designati dai sistemi di certificazione sono accreditati da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 o riconosciuti da un’autorità nazionale competente quali organismi competenti per l’ambito di applicazione del presente regolamento o per l’ambito specifico del sistema di certificazione.
2. L’organismo di certificazione:
a)
è competente a effettuare il controllo di certificazione e il controllo di ricertificazione;
b)
è giuridicamente e finanziariamente indipendente da un gestore o da un gruppo di gestori; e
c)
svolge nell’interesse pubblico le attività previste dal presente regolamento.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), né l’organismo di certificazione né alcuna parte di esso può:
a)
essere un gestore o un gruppo di gestori, proprietario di un gestore o di un gruppo di gestori o di proprietà di questi;
b)
intrattenere con un gestore o con un gruppo di gestori relazioni che possono compromettere la sua indipendenza e imparzialità.
4. Gli Stati membri vigilano sul funzionamento degli organismi di certificazione.
Gli organismi di certificazione presentano, su richiesta delle autorità nazionali competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per vigilare sul loro funzionamento, compresi la data, l’ora e il luogo del controllo di certificazione e del controllo di ricertificazione.
Qualora gli Stati membri riscontrino casi di mancata conformità, informano senza ritardo l’organismo di certificazione e il sistema di certificazione pertinente.
Le informazioni relative a questioni di mancata conformità è pubblicata nel registro di certificazione o, una volta istituito, nel registro dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:3012:oj#art-10