Art. 11
Funzionamento dei sistemi di certificazione
In vigore dal 27 nov 2024
Funzionamento dei sistemi di certificazione
1. Al fine di poter dimostrare la conformità al presente regolamento, il gestore o il gruppo di gestori partecipa a un sistema di certificazione riconosciuto dalla Commissione a norma dell’.
2. I sistemi di certificazione operano in maniera indipendente sulla base di norme e procedure affidabili e trasparenti, in particolare per quanto riguarda la gestione e il monitoraggio interni, il trattamento di reclami e ricorsi, la consultazione dei portatori di interessi, la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni, la designazione e la formazione degli organismi di certificazione, la risoluzione dei casi di mancata conformità nonché lo sviluppo e la gestione di registri di certificazione.
I sistemi di certificazione stabiliscono tariffe trasparenti e rendono le informazioni di tali tariffe facilmente accessibili ai gestori, anche pubblicandole sui loro siti web.
I sistemi di certificazione istituiscono procedure di reclamo e di ricorso facilmente accessibili. Le informazioni su tali procedure sono messe a disposizione del pubblico nel registro di certificazione o, una volta istituito, nel registro dell’Unione.
3. I sistemi di certificazione accertano se le informazioni e i dati presentati dal gestore o dal gruppo di gestori ai fini della certificazione di conformità a norma dell’ sono stati sottoposti a controlli indipendenti e se la certificazione di conformità, comprese le relazioni sui controlli di ricertificazione, è stata effettuata in modo accurato, affidabile ed efficace sotto il profilo dei costi.
4. I sistemi di certificazione pubblicano almeno una volta l’anno nei rispettivi registri di certificazione o, una volta istituito, nel registro dell’Unione, un elenco degli organismi di certificazione designati, indicando per ciascuno di essi l’organismo nazionale di accreditamento che lo ha accreditato o l’autorità nazionale competente che lo ha riconosciuto nonché l’autorità nazionale competente che esercita la vigilanza.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione, applicabili a tutti i sistemi di certificazione riconosciuti dalla Commissione, che definiscono la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura richiesti ai fini dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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