Art. 13

Riconoscimento dei sistemi di certificazione

In vigore dal 27 nov 2024
Riconoscimento dei sistemi di certificazione 1.   Per dimostrare la conformità al presente regolamento, il gestore o il gruppo di gestori può avvalersi solo di un sistema di certificazione riconosciuto dalla Commissione per mezzo di una decisione. La decisione è valida per un periodo non superiore a cinque anni ed è resa pubblica nel registro dell’Unione. 2.   Lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento del sistema di certificazione pubblico. Il rappresentante legale di un sistema di certificazione privato presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale sistema di certificazione privato. 3.   La Commissione può abrogare, previa adeguata consultazione del sistema di certificazione, la decisione di riconoscimento di tale sistema a norma del paragrafo 1 se questo non rispetta le norme e regole stabilite negli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 5. Se lo Stato membro o qualsiasi altra parte interessata esprime la preoccupazione debitamente comprovata che il sistema di certificazione non operi conformemente alle norme e alle regole stabilite negli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 5, che costituiscono la base della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione indaga e adotta gli opportuni provvedimenti, anche abrogando la decisione in questione. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura, il formato e le specifiche tecniche delle procedure di riconoscimento e presentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
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