Definizione data dalla norma indicata.
in caso di stoccaggio geologico di CO2, «fuoriuscita» quale definita all’articolo 3, punto 5), della direttiva 2009/31/CE e, per altre attività, il rilascio volontario o involontario, nell’atmosfera, del carbonio precedentemente catturato e stoccato mediante un’attività
Fonte: reg-2024-11-27-3012 — art. 2 →