Art. 4
Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni
In vigore dal 20 nov 2024
Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni
1. Gli emittenti trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati e rispettando la definizione dei punti di dati dell’apposito modello e le formule di convalida di cui all’allegato V, nonché le disposizioni seguenti:
(a)
nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili;
(b)
i valori numerici sono comunicati come segue:
i)
i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità;
ii)
i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività trasmettono agli emittenti le informazioni di cui all’, paragrafo 2, nei formati e con le modalità specificati dagli emittenti per lo scambio di dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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