Art. 2
Date di riferimento per le comunicazioni
In vigore dal 20 nov 2024
Date di riferimento per le comunicazioni
1. Ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti trasmettono le informazioni alle autorità competenti con cadenza trimestrale alle date di riferimento seguenti: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
2. La prima data di riferimento è quella corrispondente al trimestre in cui il valore di emissione del token collegato ad attività è superiore alla soglia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
3. L’ultima data di riferimento è quella corrispondente al terzo trimestre consecutivo in cui il valore di emissione del token collegato ad attività è inferiore alla soglia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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